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Concorsi Pubblici: da adesso conterà anche l’ateneo di provenienza

lentepubblica.it • 4 Luglio 2015

concorsiNei concorsi pubblici non conterà più soltanto il voto di laurea conseguito, bensì anche l’uni­versità frequentata dal candi­dato, in modo che la votazione possa essere così rapportata al «peso» dell’ateneo che l’ha assegnata. Sono queste le principali novità approvate ieri dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera al DDl sulla Riforma della Pa.

 

Ritocco rilevante, imposto dal Pd, quello relativo ai requi­siti per l’accesso ai concorsi pubblici perchè non conterà più soltanto il voto di laurea conseguito, ma anche l’uni­versità frequentata dal candidato: l’emendamento prevede infatti il “superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l’accesso ai concorsi e possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all’istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l’ammissione al concorso“. Nei concorsi, inoltre, si potrà inserire la conoscenza della lingua inglese come requisito di partecipazione e sarà valorizzato il titolo di dottore di ricerca.

 

I dirigenti pubblici saranno li­cenziabili, se rima­sti senza incarico per un periodo prolungato di tempo, tuttavia per decadere dal ruolo il loro operato dovrà essere stato valutato «nega­tivamente» dall’organismo di appartenenza.

 

Per i dirigenti collocati in disponbilità a seguito del giudizio negativo ci sarà però la possibilità di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni normali. Sempre sui dirigenti è saltato l’ob­bligo (previsto inizialmente dal ddl governativo) di un esame per i dirigenti che pun­tano all’assunzione a tempo indeterminato: i dirigenti potranno essere «valutati» dall’amministrazio­ne presso la quale è stato loro attribuito l’incarico iniziale, senza perciò superare un ap­posito concorso; modificata, inoltre, la durata del periodo di prova, che scende da 4 a 3 anni (nei quali i dirigenti avranno obblighi formativi).

 

Ancora in tema di se­lezioni, è passato un «giro di vite» sulla designazione dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle strutture sanitarie, riducen­do la discrezionalità nelle nomine: le regioni avranno a disposizione una rosa di persone, proposta da una commissione «ad hoc» che, e questa è la novità. non sarà formata semplicemente attin­gendo dall’elenco nazionale dei dirigenti, ma sarà com­posta anche da chi, iscritto all’elenco, si è fatto avanti, manifestando interesse per l’avviso pubblico.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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